Art. 14.
 
   1.  A  decorrere dall'anno finanziario 1989, al fine di consentire
la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli da 1  a  12
della  presente  legge,  nel  bilancio  regionale, rubrica bilancio e
finanze, sono istituiti, per  le  aree  interne,  appositi  fondi  in
relazione alla natura delle assegnazioni.
   2. I fondi di cui al comma 1 sono costituiti:
     a) da una quota non inferiore al 60 per cento delle assegnazioni
a favore della Regione provenienti dai finanziamenti statali  di  cui
all'art.  1,  comma  terzo,  della legge 1 marzo 1986, n. 64, per la
realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art.  44
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;
     b)  da  una  quota  non  inferiore  al  70 per cento delle somme
spettanti alla Regione a termini dell'art. 3, comma 1, della legge  8
novembre  1986,  n. 752, al netto delle annualita' per la concessione
del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al  comma
2 dello stesso art. 3;
     c) da una quota determinata per ciascun triennio con la legge di
approvazione   del   bilancio   ed   eventualmente    rideterminabile
annualmente  con  la  legge di assestamento del bilancio sulla scorta
degli aggiornamenti di cui all'art. 7.
   3. Nella prima applicazione della presente legge la quota prevista
dalla lettera c del  comma  2  viene  determinata,  per  il  triennio
1989-91  in  lire  500.000  milioni,  di cui lire 100.000 milioni per
l'esercizio 1989 e lire 200.000 milioni per ciascuno  degli  esercizi
1990  e  1991,  salva l'eventuale rideterminazione degli stanziamenti
secondo quanto previsto dalla lettera c del medesimo comma 2.
   4.  Il  relativo  onere  trova  riscontro nel bilancio pluriennale
della  Regione  codice  06.00  "Progetto  strategico  "F":  Riassetto
territoriale,   tutela   dell'ambiente   e  valorizzazione  dei  beni
culturali".
   5. All'onere derivante dall'articolo 13 e ricadente nell'esercizio
finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilita' del
cap.  21257  del  bilancio  della Regione per l'esercizio finanziario
medesimo, codice pluriennale 06.00  "Riassetto  territoriale,  tutela
dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali".