Art. 2. 1. Gli interventi previsti dal progetto di sviluppo sono destinati ai territori dei comuni delle zone interne. 2. L'individuazione viene effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del presidente della regione di concerto con l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la giunta regionale, e comprende: a) i comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte nelle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 75/268, e successive modifiche, ivi compresi quelli di cui all'art. 47 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13; b) i territori per i quali la commissione CEE ha adottato un programma comunitario di lotta contro la poverta' in base alla decisione del consiglio 85/8 CEE del 19 dicembre 1984 con esclusione delle aree che appartengono ai comuni di Palermo, Catania e Messina; c) l'intero territorio o una parte di esso appartenente a comuni che non rientrino tra quelli di cui alle lettere a e b ma ne risultino interclusi o siano ad essi contigui e presentino fenomeni di particolare depressione, avuto riguardo al reddito medio annuo pro-capite della popolazione residente, alla presenza di fenomeni di crescente disoccupazione registrati nell'ultimo quinquennio, alla situazione di marginalizzazione socio-economica e di degrado ambientale. La individuazione dei territori in argomento e' effettuata con le modalita' di cui al comma 3, tenuto altresi' conto delle effettive potenzialita' di sviluppo delle aree considerate, e non puo' in ogni caso interessare una superficie superiore al 15 per cento di quella di cui alle lettere a e b. 3. Allo scopo di garantire la continuita' delle azioni, singole iniziative o opere possono essere localizzate nel territorio di comuni che non rientrano tra quelli di cui alle lettere a, b e c. Le modalita' per l'attuazione del presente comma vengono determinate con successivo decreto del presidente della regione, di concerto con l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi contestualmente all'approvazione da parte della giunta regionale del progetto di sviluppo di cui tale decreto costituisce parte integrante.