Art. 2.
 
   1. Gli interventi previsti dal progetto di sviluppo sono destinati
ai territori dei comuni delle zone interne.
   2.   L'individuazione   viene  effettuata  entro  sessanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  con   decreto   del
presidente della regione di concerto con l'assessore regionale per il
territorio e l'ambiente, sentita la giunta regionale, e comprende:
     a)  i  comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte nelle
zone agricole svantaggiate ai sensi della  direttiva  CEE  75/268,  e
successive  modifiche,  ivi  compresi quelli di cui all'art. 47 della
legge regionale 25 marzo 1986, n. 13;
     b)  i  territori  per  i quali la commissione CEE ha adottato un
programma comunitario di  lotta  contro  la  poverta'  in  base  alla
decisione  del consiglio 85/8 CEE del 19 dicembre 1984 con esclusione
delle aree che appartengono ai comuni di Palermo, Catania e Messina;
     c) l'intero territorio o una parte di esso appartenente a comuni
che non rientrino tra quelli  di  cui  alle  lettere  a  e  b  ma  ne
risultino  interclusi  o siano ad essi contigui e presentino fenomeni
di particolare depressione, avuto riguardo  al  reddito  medio  annuo
pro-capite  della popolazione residente, alla presenza di fenomeni di
crescente disoccupazione  registrati  nell'ultimo  quinquennio,  alla
situazione   di   marginalizzazione   socio-economica  e  di  degrado
ambientale.  La  individuazione  dei  territori   in   argomento   e'
effettuata  con le modalita' di cui al comma 3, tenuto altresi' conto
delle effettive potenzialita' di sviluppo delle aree  considerate,  e
non  puo' in ogni caso interessare una superficie superiore al 15 per
cento di quella di cui alle lettere a e b.
  3.  Allo  scopo  di  garantire la continuita' delle azioni, singole
iniziative o opere  possono  essere  localizzate  nel  territorio  di
comuni  che non rientrano tra quelli di cui alle lettere a, b e c. Le
modalita' per l'attuazione del presente comma vengono determinate con
successivo  decreto  del  presidente  della  regione, di concerto con
l'assessore regionale per il territorio  e  l'ambiente,  da  emanarsi
contestualmente  all'approvazione da parte della giunta regionale del
progetto  di  sviluppo  di  cui  tale   decreto   costituisce   parte
integrante.