Art. 3. 1. Il progetto di sviluppo per le zone interne prevede interventi finalizzati all'incremento del reddito e dell'occupazione, alla formazione culturale e professionale, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale ed al consolidamento e ampliamento della base produttiva e delle dotazioni infrastrutturali con un particolare riferimento allo sviluppo agricolo e forestale ed a quello della piccola e media industria, dell'artigianato e del turismo, nonche' le azioni indicate nell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento CEE n. 2088/1985, ivi comprese le specificazioni di cui al relativo allegato II. 2. Il progetto tiene conto, in particolare, di tutte le iniziative comunitarie, statali, ordinarie e dell'intervento straordinario, e regionali destinate alle aree a sviluppo ritardato e realizza il coordinamento delle azioni contenute negli strumenti di programmazione extraregionale, regionale e subregionale. 3. Il progetto tiene conto altresi' dei programmi di sviluppo economico-sociale approvati dalle province regionali ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9. 4. Il progetto, che dovra' avere carattere integrato, e' articolato in piani o programmi settoriali, intersettoriali o territoriali concernenti anche specifici sistemi produttivi e sociali o singole aree. 5. In ogni caso la metodologia adottata dovra' rendere possibile il finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse che fanno capo agli strumenti di programmazione e di intervento extraregionali. A tal fine costituisce parte integrante del progetto in elenco degli interventi finanziari in Sicilia dello Stato, della C.E.E. e di altri enti ed organismi pubblici che non transitano dal bilancio della Regione. 6. Le competenti amministrazioni regionali sono tenute a fornire annualmente tutti gli elementi riguardanti gli interventi di cui al comma 5.