Art. 3.
 
   1.  Il progetto di sviluppo per le zone interne prevede interventi
finalizzati  all'incremento  del  reddito  e  dell'occupazione,  alla
formazione   culturale   e   professionale,   alla   tutela  ed  alla
valorizzazione del  patrimonio  ambientale  ed  al  consolidamento  e
ampliamento  della base produttiva e delle dotazioni infrastrutturali
con un particolare riferimento allo sviluppo agricolo e forestale  ed
a  quello  della  piccola  e  media industria, dell'artigianato e del
turismo, nonche' le azioni indicate nell'articolo 2, paragrafi 2 e 3,
del  regolamento  CEE n. 2088/1985, ivi comprese le specificazioni di
cui al relativo allegato II.
   2. Il progetto tiene conto, in particolare, di tutte le iniziative
comunitarie, statali, ordinarie e  dell'intervento  straordinario,  e
regionali  destinate  alle  aree  a  sviluppo ritardato e realizza il
coordinamento   delle   azioni   contenute   negli    strumenti    di
programmazione extraregionale, regionale e subregionale.
   3.  Il  progetto  tiene  conto  altresi' dei programmi di sviluppo
economico-sociale approvati dalle province regionali ai  sensi  degli
articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
   4.   Il   progetto,  che  dovra'  avere  carattere  integrato,  e'
articolato  in  piani  o  programmi  settoriali,  intersettoriali   o
territoriali concernenti anche specifici sistemi produttivi e sociali
o singole aree.
   5.  In  ogni caso la metodologia adottata dovra' rendere possibile
il finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse che fanno  capo
agli  strumenti  di  programmazione e di intervento extraregionali. A
tal fine costituisce parte integrante del progetto  in  elenco  degli
interventi finanziari in Sicilia dello Stato, della C.E.E. e di altri
enti ed organismi pubblici che  non  transitano  dal  bilancio  della
Regione.
   6.  Le  competenti amministrazioni regionali sono tenute a fornire
annualmente tutti gli elementi riguardanti gli interventi di  cui  al
comma 5.