Art. 5.
 
   1.  Lo  schema  di  progetto,  tenuto  conto  delle osservazioni e
proposte di  cui  all'articolo  4,  e'  sottoposto  al  parere  delle
commissioni legislative permanenti competenti per materia e trasmesso
alla commissione legislativa di cui al  comma  1  dell'art.  6  della
legge  regionale  19  maggio  1988,  n.  6,  che esprime parere sulla
compatibilita'  con  gli  obiettivi  generali  della   programmazione
regionale e sulla relativa copertura finanziaria.
   2.  Il  progetto  e'  approvato  dalla  giunta  regionale  con  la
previsione della dotazione finanziaria, delle procedure e  dei  tempi
di realizzazione e di verifica.