Art. 6. 1. Gli interventi previsti dal progetto vengono attuati dagli assessori regionali competenti per materia, salvo quelli che, in base alla vigente normativa, rientrano nella competenza degli enti locali. A tal fine l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvede ad istituire, previa deliberazione della giunta regionale, appositi capitoli nello stato di previsione della spesa, con prelevamento delle relative somme dai fondi di cui all'art. 14. 2. Alla progettazione ed esecuzione delle opere relative provvedono gli enti locali, gli enti parco e gli enti gestori delle riserve ed i soggetti pubblici e privati in conformita' a quanto previsto dalla legislazione vigente. 3. Nel caso di interventi che ricadono su piu' circoscrizioni provinciali, ove questi siano di competenza delle province regionali, provvedono quelle amministrazioni nel cui territorio ricade la parte prevalente dell'intervento.