Art. 6.
 
   1.  Gli  interventi  previsti  dal  progetto vengono attuati dagli
assessori regionali competenti per materia, salvo quelli che, in base
alla vigente normativa, rientrano nella competenza degli enti locali.
A tal fine l'assessore  regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze,
provvede  ad  istituire, previa deliberazione della giunta regionale,
appositi  capitoli  nello  stato  di  previsione  della  spesa,   con
prelevamento delle relative somme dai fondi di cui all'art. 14.
   2.   Alla   progettazione   ed  esecuzione  delle  opere  relative
provvedono gli enti locali, gli enti parco e gli enti  gestori  delle
riserve  ed  i  soggetti  pubblici  e privati in conformita' a quanto
previsto dalla legislazione vigente.
   3.  Nel  caso  di  interventi  che ricadono su piu' circoscrizioni
provinciali, ove questi siano di competenza delle province regionali,
provvedono  quelle amministrazioni nel cui territorio ricade la parte
prevalente dell'intervento.