Art. 7.
 
   1.  Nel  rispetto  degli  obiettivi fissati, i documenti in cui si
articola il progetto di sviluppo vengono formulati ogni tre anni  con
le  procedure previste dagli articoli 3 e 4 e, sulla base delle nuove
esigenze manifestatesi, possono essere  sottoposti  ad  aggiornamento
annuale.
   2.  L'aggiornamento  e'  predisposto  dal presidente della regione
tenuto conto delle proposte avanzate dagli organi cui sono  demandate
le fasi dell'attuazione e del controllo dei risultati ed e' approvato
dalla giunta regionale.