Art. 7. 1. Nel rispetto degli obiettivi fissati, i documenti in cui si articola il progetto di sviluppo vengono formulati ogni tre anni con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 e, sulla base delle nuove esigenze manifestatesi, possono essere sottoposti ad aggiornamento annuale. 2. L'aggiornamento e' predisposto dal presidente della regione tenuto conto delle proposte avanzate dagli organi cui sono demandate le fasi dell'attuazione e del controllo dei risultati ed e' approvato dalla giunta regionale.