Art. 8. 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi che richiedono l'iniziativa integrata e coordinata della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici, l'assessore competente, o, in caso di competenze ultrassessoriali il presidente della regione, puo' promuovere la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, determini gli impegni di ciascuno dei contraenti, i tempi di realizzazione, le modalita' procedurali ed il finanziamento, stabilendo, altresi', i destinatari e le forme della gestione. 2. L'accordo prevede azioni surrogatorie in caso di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti nonche', ove necessaria, la revoca totale o parziale del finanziamento. 3. L'accordo e' approvato con decreto del presidente della regione su proposta dell'assessore che ne ha promosso la stipula ed e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Il presidente della regione vigila sull'esecuzione dell'accordo di programma.