Art. 8.
 
   1.   Ai  fini  dell'attuazione  degli  interventi  che  richiedono
l'iniziativa integrata e coordinata della Regione, degli enti  locali
e  di  altri soggetti pubblici, l'assessore competente, o, in caso di
competenze  ultrassessoriali  il  presidente  della   regione,   puo'
promuovere  la conclusione fra di essi di un accordo di programma che
attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza  e,  fra
l'altro, determini gli impegni di ciascuno dei contraenti, i tempi di
realizzazione,  le  modalita'  procedurali   ed   il   finanziamento,
stabilendo, altresi', i destinatari e le forme della gestione.
   2.  L'accordo  prevede  azioni  surrogatorie  in caso di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti nonche',  ove  necessaria,  la
revoca totale o parziale del finanziamento.
   3. L'accordo e' approvato con decreto del presidente della regione
su proposta dell'assessore che  ne  ha  promosso  la  stipula  ed  e'
pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Regione  siciliana. Il
presidente  della  regione  vigila  sull'esecuzione  dell'accordo  di
programma.