Art. 11.
                   Commissione consultiva regionale
 
   1.  E'  costituita  una  commissione tecnico-consultiva a cui sono
affidati i seguenti compiti:
     a)  esprimere  i  pareri  per  il  rilascio delle autorizzazioni
previste all'art. 6;
     b)  esprimere  i  pareri  per  la  conferma delle autorizzazioni
previste all'art. 19;
     c)  esprimere i pareri nel caso di revoca dell'autorizzazione ai
sensi dell'art. 15;
     d) formulare alla giunta regionale la proposta per l'adozione di
un sistema unificato nel territorio regionale  per  la  registrazione
dei dati analitici;
     e)  fornire  indicazioni  alla  giunta  regionale  relative alla
organizzazione delle strutture  finalizzate  alla  realizzazione  dei
programmi  di controllo di qualita' e valutare i risultati conseguiti
da tali programmi;
     f)  esprimere tutti i pareri richiesti dagli organi regionali in
materia di laboratorio di analisi cliniche;
     g)  formulare  proposte  in  ordine  agli  elenchi  degli  esami
eseguibili dai laboratori di  base,  dai  laoratori  specialistici  e
dalle sezioni specialistiche, ed ai periodici aggiornamenti.
   2. La commissione e' composta da:
     a) un membro della giunta regionale che ne assume la presidenza.
La funzione puo' essere  delegata  ad  un  dipendente  regionale  con
qualifica dirigenziale;
     b)  tre direttori di laboratorio privati con sede nella regione,
designati uno dalla federazione regionale degli  Ordini  dei  medici,
uno  dall'Ordine  nazionale  dei biologi ed uno dall'Ordine regionale
dei chimici;
     c)  due  membri  di  associazioni  scientifiche  di  cui  uno in
rappresentanza della societa' italiana di biochimica clinica  ed  uno
della associazione italiana patologi clinici;
     d)  tre  responsabili  di laboratori di analisi cliniche publici
designati dalla giunta regionale.
   3.  Per  ciascun  componente  di  cui  alle  lettere b) c) e d) e'
designato un  supplente  con  le  stesse  modalita'  previste  per  i
componenti effettivi.
   4.  La  nomina  dei  membri  effettivi e supplenti e' disposta con
decreto del presidente della giunta regionale.
   5. La commissione dura in carica tre anni.
   6.  Entro  sei  mesi  dalla costituzione, la commissione adotta un
regolamento che disciplina la propria attivita'.
   7.  Le  funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario regionale.
   8.  La  commissione  e'  validamente  riunita  se  e'  presente la
maggioranza  dei  suoi  componenti  e  delibera  a  maggioranza   dei
presenti.
   9.  Ai  componenti  di  cui  alle lettere b), c) e d) del presente
comma secondo e' attribuita l'indennita' di L. 50.000,  per  giornata
di seduta e il trattamento di missione previsto dalla legge regionale
9 agosto 1978 n. 52 e successive modificazioni.