Art. 13.
      Attivita' consultiva in materia di rapporti convenzionali
 
   1. la commissione tecnico consultiva di cui all'art. 11 esprime in
materia di rapporti convenzionali pareri riferiti a:
     a)   la  corretta  applicazione  delle  disposizioni  statali  e
regionali;
     b)  l'instaurazione  di  nuovi  rapporti convenzionali o la loro
sospensione e risoluzione.
   2.   Nello   svolgimento   dell'attivita'  consultiva  di  cui  al
precedente comma, la commissione e' integrata da:
     a) tre rappresentanti designati dall'A.N.C.I.;
     b) tre rappresentanti designati dalle associazioni sindacali dei
titolari di laboratorio, piu' rappresentative nella regione.
   3.  Le disposizioni di cui al presente articolo saranno modificate
allorche' risultino in  contrasto  con  la  disciplina  dei  rapporti
convenzionali ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833.