Art. 16.
                      Procedimento sanzionatorio
 
   1.  Le  violazioni  di  cui  all'art. 15, rilevate dal servizio di
igiene pubblica e del territorio, sono  contestate  al  titolare  del
laboratorio,  mediante  notificazione  della documentazione relativa,
presso la sede  del  laboratorio  medesimo.  A  tal  fine  vale  come
notificazione  la  consegna del verbale di cui al precedente art. 14,
ultimo.
   2.  Nei  casi  previsti dal punto 5, del 1 comma dell'art. 15, il
provvedimento di sospensione e' adottato, cautelativamente ed in  via
d'urgenza,  dal  presidente  della  giunta regionale con la procedura
prevista dal comma 4 del presente art. 14.
   3.   Entro   il   termine   di  trenta  giorni  dalla  data  della
contestazione o della sospensione cautelativa l'interessato puo'  far
pervenire   al   presidente  del  comitato  di  gestione  dell'unita'
sanitaria locale scritti difensivi, documenti e  chiedere  di  essere
ascoltato.  Il  presidente  del  comitato  di  gestione  trasmette la
documentazione al presidente della giunta regionale.
   4.  La  giunta regionale provvede con delibera motivata, non oltre
novanta  giorni  dalla  contestazione,  alla  sospensione,  revoca  o
archiviazione.   Il   provvedimento   e'  comunicato  tempestivamente
all'interessato.
   5.  Ai  fini  dell'applicazione del punto 1 del 4 comma dell'art.
15,  i  provvedimenti  di  sospensione  e  conseguente  chiusura  del
laboratorio,  devono essere annotati in calce all'originale dell'atto
di autorizzazione ed alle copie in possesso del titolare.