Art. 10.
             Rapporti con le Associazioni dei Medullolesi
 
   Le  associazioni  per  la  tutela dei medullolesi possono avanzare
proposte circa le iniziative che  la  regione  Toscana  o  le  Unita'
sanitarie  locali  toscane  possono  assumere  a  livello regionale o
locale in favore dei soggetti affetti da lesioni midollari.