Art. 2. Personale della Unita' spinale (Modificazioni all'allegato n. 2 della legge 6 dicembre 1984, n. 70) L'"Allegato n. 2", "lett. B Area funzionale di chirurgia" della legge 6 dicembre 1984, n. 70, e' cosi' modificata al "n. 13": "13 - Ortopedia e traumatologia - (Attivita': ortopedia). Comprende l'ortopedia II (chirurgia vertebrale, chirurgia della mano, ortopedia pediatrica, unita' spinale). 2 Unita' fino a 10 p.l.; 4 fino a 25 p.l.; 6 fino a 40 p.l. Aggiunzione di 1 ogni ulteriori p.l.; 15% nei p.l. di ortopedia II. Per l'unita' spinale la dotazione organica e' stabilita in 6 unita' (1 primario, 3 aiuti, 3 assistenti). Aggiunzione di 4 alle UU.SS.LL. 10/B e 10/D come compensazione di attivita' svolte per le altre UU.SS.LL. area fiorentina". L'"Allegato n. 2" "Personale infermieristico" della legge 6 dicembre 1984, n. 70, e' cosi' integrato: "Per la U.S.L. 10/D, aggiunzione di operatori professionali di I categoria: n. 2 coordinatori; n. 60 collaboratori". L'Allegato n. 2 "Ausiliari socio-sanitari specializzati e non" della legge 5 dicembre 1984, n. 70, e' cosi' integrato: "Per la U.S.L. 10/D, aggiunzione di 10 unita'". Il personale infermieristico ed ausiliario e' assegnato alla Unita' spinale ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge regionale 70/84.