Art. 2.
                    Personale della Unita' spinale
                   (Modificazioni all'allegato n. 2
                 della legge 6 dicembre 1984, n. 70)
 
   L'"Allegato  n.  2",  "lett. B Area funzionale di chirurgia" della
legge 6 dicembre 1984, n. 70, e' cosi' modificata al "n. 13":
   "13   -   Ortopedia  e  traumatologia  -  (Attivita':  ortopedia).
Comprende l'ortopedia II (chirurgia vertebrale, chirurgia della mano,
ortopedia pediatrica, unita' spinale).
   2  Unita'  fino  a  10  p.l.;  4  fino a 25 p.l.; 6 fino a 40 p.l.
Aggiunzione di 1 ogni ulteriori p.l.; 15% nei p.l. di  ortopedia  II.
Per  l'unita'  spinale la dotazione organica e' stabilita in 6 unita'
(1 primario, 3 aiuti, 3 assistenti).
   Aggiunzione  di 4 alle UU.SS.LL. 10/B e 10/D come compensazione di
attivita' svolte per le altre UU.SS.LL. area fiorentina".
   L'"Allegato  n.  2"  "Personale  infermieristico"  della  legge  6
dicembre 1984, n. 70, e' cosi' integrato:
   "Per  la  U.S.L. 10/D, aggiunzione di operatori professionali di I
categoria: n. 2 coordinatori; n. 60 collaboratori".
   L'Allegato  n.  2  "Ausiliari  socio-sanitari specializzati e non"
della legge 5 dicembre 1984, n. 70, e' cosi' integrato:
   "Per la U.S.L. 10/D, aggiunzione di 10 unita'".
   Il  personale  infermieristico  ed  ausiliario  e'  assegnato alla
Unita' spinale ai sensi dell'art.  19,  secondo  comma,  della  legge
regionale 70/84.