Art. 2.
                   Natura e misura degli interventi
 
   La  Regione  assume  a  proprio  carico  l'onere  delle  spese per
l'allacciamento di  fabbricati  rurali  alla  rete  di  distribuzione
dell'energia   elettrica,   o   per   l'aumento   di   potenza  degli
allacciamenti di fabbricati rurali forniti di potenza inferiore  a  3
kw   e   distanti  oltre  700  metri  dalla  piu'  vicina  cabina  di
trasformazione, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici  e  di
forza   motrice  per  attivita'  inerenti  l'agricoltura  nonche'  la
conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.
   L'entita'  della  spesa  e'  determinata  in  misura pari a quanto
richiesto dall'ENEL, a titolo di contributo di allacciamento, in base
alla normativa di cui al provvedimento C.I.P. n. 42/1986 e successive
modificazioni.
   I  contributi  verranno  corrisposti  direttamente all'ENEL con le
modalita' da stabilirsi in apposita convenzione da stipulare  fra  la
giunta regionale e l'ENEL stesso.