Art. 2. Natura e misura degli interventi La Regione assume a proprio carico l'onere delle spese per l'allacciamento di fabbricati rurali alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, o per l'aumento di potenza degli allacciamenti di fabbricati rurali forniti di potenza inferiore a 3 kw e distanti oltre 700 metri dalla piu' vicina cabina di trasformazione, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice per attivita' inerenti l'agricoltura nonche' la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli. L'entita' della spesa e' determinata in misura pari a quanto richiesto dall'ENEL, a titolo di contributo di allacciamento, in base alla normativa di cui al provvedimento C.I.P. n. 42/1986 e successive modificazioni. I contributi verranno corrisposti direttamente all'ENEL con le modalita' da stabilirsi in apposita convenzione da stipulare fra la giunta regionale e l'ENEL stesso.