Art. 3. Oggetto degli interventi I contributi di cui all'articolo precedente sono rivolti alla elettrificazione di: 1) Edifici rurali ad uso abitativo privati di energia elettrica: a) abitati permanentemente da: coltivatori diretti; mezzadri; affittuari coltivatori diretti; salariati agricoli; b) destinati ad attivita' agrituristica previsti dalla legge regionale 3 giugno 1987, n. 36. 2) Fabbricati annessi a fondi agrari quali edifici per il ricovero di materiali ed attrezzature, per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, per l'allevamento del bestiame e per attivita' agrituristiche, necessari all'attivita' agricola in atto. Sono ricompresi nei punti precedenti gli edifici destinati all'attivita' agrituristica ancorche' gia' deruralizzati ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10. Non sono ammissibili ai benefici le domande di allacciamento per: a) edifici rurali non piu' utilizzati a fini agricoli; b) fabbricati rurali isolati e situati a notevole distanza dalle strade di accesso percorribili da automezzi e con impianti molto onerosi, per la lunghezza degli elettrodotti da costruire, in relazione all'aspetto sociale ed all'attivita' esercitata.