Art. 3.
                       Oggetto degli interventi
 
   I  contributi  di  cui  all'articolo  precedente sono rivolti alla
elettrificazione di:
    1)  Edifici rurali ad uso abitativo privati di energia elettrica:
      a) abitati permanentemente da:
       coltivatori diretti; mezzadri; affittuari coltivatori diretti;
salariati agricoli;
      b)  destinati  ad  attivita' agrituristica previsti dalla legge
regionale 3 giugno 1987, n. 36.
    2)  Fabbricati  annessi  a  fondi  agrari  quali  edifici  per il
ricovero di materiali ed attrezzature,  per  la  conservazione  e  la
trasformazione  dei  prodotti,  per  l'allevamento del bestiame e per
attivita' agrituristiche, necessari all'attivita' agricola in atto.
   Sono   ricompresi  nei  punti  precedenti  gli  edifici  destinati
all'attivita' agrituristica ancorche'  gia'  deruralizzati  ai  sensi
della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10.
   Non  sono ammissibili ai benefici le domande di allacciamento per:
     a) edifici rurali non piu' utilizzati a fini agricoli;
     b) fabbricati rurali isolati e situati a notevole distanza dalle
strade di accesso percorribili da  automezzi  e  con  impianti  molto
onerosi,  per  la  lunghezza  degli  elettrodotti  da  costruire,  in
relazione all'aspetto sociale ed all'attivita' esercitata.