Art. 4. D o m a n d e Le domande di allacciamento elettrico, finalizzato all'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge, sono presentate dai richiedenti al comune nel cui territorio si trova il fabbricato da elettrificare. La domanda dovra' contenere l'impegno, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla messa in funzione dell'impianto, a non adibire i locali ad uso diverso da quello per il quale e' stato chiesto l'allacciamento elettrico. I comuni provvedono a trasmettere le singole richieste alle amministrazioni provinciali unitamente, per quanto attiene alle abitazioni, al certificato di residenza o l'eventuale attestazione che l'unita' immobiliare e' permanentemente abitata dal richiedente. Le province, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmettono alla Regione gli elenchi riepilogativi delle domande ritenute ammissibili per la concessione dei benefici di cui alla presente legge. Ogni elenco annulla e sostituisce il precedente.