Art. 4.
                            D o m a n d e
 
   Le domande di allacciamento elettrico, finalizzato all'ottenimento
dei benefici previsti  dalla  presente  legge,  sono  presentate  dai
richiedenti  al  comune  nel cui territorio si trova il fabbricato da
elettrificare.
   La   domanda  dovra'  contenere  l'impegno,  per  un  periodo  non
inferiore a 5 anni dalla  messa  in  funzione  dell'impianto,  a  non
adibire  i  locali  ad  uso  diverso  da quello per il quale e' stato
chiesto l'allacciamento elettrico.
   I  comuni  provvedono  a  trasmettere  le  singole  richieste alle
amministrazioni  provinciali  unitamente,  per  quanto  attiene  alle
abitazioni,  al  certificato  di residenza o l'eventuale attestazione
che l'unita' immobiliare e' permanentemente abitata dal  richiedente.
   Le  province,  entro  il  30 aprile di ogni anno, trasmettono alla
Regione gli elenchi riepilogativi delle domande ritenute  ammissibili
per  la  concessione  dei  benefici  di cui alla presente legge. Ogni
elenco annulla e sostituisce il precedente.