Art. 2.
                        Interventi finanziari
 
   I  fondi  necessari  alla  realizzazione  dei  programmi di cui al
precedente articolo, sono quelli attribuiti dallo Stato alla  Regione
per  interventi  di  edilizia  residenziale  agevolata a fronte della
legge n. 457/1978  e  non  impegnati,  nonche'  quelli  appositamente
stanziati nel bilancio regionale.