Art. 2. Il funzionario delegato del centro direzionale di cui all'art. 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73, nell'ambito delle aperture di credito disposte a suo favore, puo' anticipare somme ai componenti effettivi e supplenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate per spese di missione o trasferta. Le somme anticipate sono integralmente recuperate dal funzionario delegato in sede di liquidazione delle relative spese debitamente documentate.