Art. 2.
 
   Il  funzionario  delegato del centro direzionale di cui all'art. 8
della legge regionale 4  dicembre  1978,  n.  73,  nell'ambito  delle
aperture  di  credito disposte a suo favore, puo' anticipare somme ai
componenti effettivi e supplenti del comitato regionale di  controllo
e delle sezioni decentrate per spese di missione o trasferta.
   Le  somme anticipate sono integralmente recuperate dal funzionario
delegato in sede di liquidazione  delle  relative  spese  debitamente
documentate.