Art. 3.
 
   1.  Agli oneri di spesa di L. 974.100.000 derivanti dalla presente
legge, di cui L. 955.000.000 per l'acquisto  delle  azioni  ai  sensi
dell'art.  1  e  di  cui L. 19.100.000 per il rimborso delle spese ai
sensi dell'art. 2, si fa fronte nel corso degli anni 1988 e  1989  in
conformita'  all'art. 19 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 e
con le modalita' di cui ai successivi commi.
   2.  La  quota  di  spesa  derivante  dalla presente legge a carico
dell'esercizio 1988 e' di L. 305.600.000  ed  e'  finanziata  con  la
seguente  variazione  di  bilancio  da apportarsi per analogo importo
agli stati di previsione della competenza e della cassa  della  parte
spese del bilancio 1988:
  (Omissis).
   3.   Agli   oneri  di  spesa  per  l'esercizio  1989,  pari  a  L.
668.500,000, si fara' fronte con la relativa legge di bilancio.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, addi' 11 luglio 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 31
maggio 1988 ed e' stata vistata dal  commissario  del  Governo  il  4
giugno 1988.