Art. 3. 1. Agli oneri di spesa di L. 974.100.000 derivanti dalla presente legge, di cui L. 955.000.000 per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 1 e di cui L. 19.100.000 per il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 2, si fa fronte nel corso degli anni 1988 e 1989 in conformita' all'art. 19 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 e con le modalita' di cui ai successivi commi. 2. La quota di spesa derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1988 e' di L. 305.600.000 ed e' finanziata con la seguente variazione di bilancio da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spese del bilancio 1988: (Omissis). 3. Agli oneri di spesa per l'esercizio 1989, pari a L. 668.500,000, si fara' fronte con la relativa legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, addi' 11 luglio 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 31 maggio 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 4 giugno 1988.