Art. 3. Iscrizione all'Albo Regionale 1. La domanda di iscrizione all'albo regionale e' presentata dalla cooperativa alla provincia nel cui territorio essa ha posto la propria sede legale. 2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: a) statuto; b) atto costitutivo; c) certificati comprovanti le iscrizioni previste per legge; d) relazione da cui risulti: tipologia delle attivita' svolte e di quelle in corso; area geografica di interventi; anno della costituzione; produzione ed attivita' scientifiche di ricerca e di formazione; dotazione di attrezzature, strumenti ed immobili (in proprieta', affitto, uso); e) elenco nominativo dei soci e dei dipendenti da impegnare nelle attivita' di servizio in cui sia specificato: titolo di studio; attestati di frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento e di eventuali tirocini; attivita' svolte negli ultimi tre anni; pubblicazione ed attivita' scientifiche e di ricerca; f) dimostrazione che il numero dei dipendenti non superi il numero dei soci. 3. La provincia trasmette alla giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento, la domanda corredata dal proprio parere favorevole o sfavorevole alla iscrizione all'albo regionale. 4. L'iscrizione all'albo e' disposta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda con decreto del presidente della giunta regionale. 5. L'albo regionale delle cooperative e' annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, il quale da' notizia delle singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno. 6. La revoca dell'iscrizione all'albo regionale avviene su proposta della U.S.L. o del comune alla provincia in ogni tempo al venir meno di uno dei requisiti di cui al 2 comma dell'art. 1 e dei punti e) e f) dell'art. 3 o comunque per fatti conclamati di carenza. 7. Per l'istruttoria delle domande di iscrizione, cosi' come pure per la revoca della medesima, la provincia, ove non sia ancora dotata di propri uffici, adempie con le modalita' di cui all'art. 4, punto 2 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69; allorche' la proposta di revoca provenga da una U.S.L., la provincia dovra' avvalersi dei servizi di una U.S.L. diversa da quella proponente.