Art. 2. L'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 e' sostituito dal seguente: "Ai membri del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1986, n. 49, nonche' ai membri della commissione tecnica consultiva di cui all'art. 12 della legge regionale citata sono estese, in relazione alle loro posizioni di lavoro e ai relativi ordinamenti, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5".