Art. 2.
 
   L'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 e' sostituito
dal seguente:
   "Ai  membri  del  comitato  tecnico  scientifico di cui all'art. 9
della legge regionale 3 novembre 1986, n. 49, nonche' ai membri della
commissione  tecnica  consultiva  di  cui  all'art.  12  della  legge
regionale citata sono estese, in relazione  alle  loro  posizioni  di
lavoro  e  ai  relativi  ordinamenti,  le  disposizioni  di  cui agli
articoli 3 e 5".