Art. 3.
 
   Le  denominazioni "Istituti autonomi case popolari (II.AA.CC.PP.)"
e "Consorzio regionale  tra  gli  II.AA.CC.PP."  di  cui  alle  altre
disposizioni  della  citata  legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 si
intendono rispettivamente sostituite con  "Aziende  territoriali  per
l'edilizia  residenziale  (ATER)" e "Azienda regionale per l'edilizia
residenziale (ARER)".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetta  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 3 agosto 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 5
luglio 1988 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  30
luglio 1988.