Art. 3. Le denominazioni "Istituti autonomi case popolari (II.AA.CC.PP.)" e "Consorzio regionale tra gli II.AA.CC.PP." di cui alle altre disposizioni della citata legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 si intendono rispettivamente sostituite con "Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)" e "Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER)". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 3 agosto 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 5 luglio 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 30 luglio 1988.