Art. 3.
 
   1.   L'onere  derivante  alla  Regione  dalla  applicazione  della
presente  legge  valutato  in  annue  L.  281.250.000   a   decorrere
dall'esercizio  1988  per  l'intera  durata del piano di ammortamento
gravera' sul cap. n. 23970 di nuova istituzione,  nella  parte  spesa
del  bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988
e sui corrispondenti capitoli dei  futuri  bilanci  con  la  seguente
denominazione: "Contributo alla fondazione 'Mater Misericordiae', con
sede in Saint-Pierre, per gli  oneri  di  ammortamento  di  un  mutuo
passivo per lavori di costruzione del monastero delle Carmelitane".
   2.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  precedente  comma si
provvede:
    per  l'anno  1988  mediante  riduzione  per  L. 281.250.000 dello
stanziamento del cap. 50000 "Fondo globale per  il  finanziamento  di
spese  per  l'adempimento  di  funzioni  normali (Spese correnti) del
bilancio  di  previsione  per  il   corrente   esercizio   a   valere
sull'accantonamento  previsto  all'allegato  n.  8 al bilancio stesso
relativo all'istituzione di un  ruolo  per  per  l'inquadramento  dei
vigili  del  fuoco; su detto intervento risulta quindi disponibile la
minor somma di L. 3.718.750.000;
    per  gli  anni  1989  e 1990 mediante utilizzo per L. 562.500.000
delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2.  -  Altri  oneri
non ripartibili del bilancio pluriennale 1988-1990.
   3. Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge
saranno iscritti con la legge di approvazione dei  relativi  bilanci,
nella misura stabilita in base ai piani di ammortamento.