Art. 3. 1. L'onere derivante alla Regione dalla applicazione della presente legge valutato in annue L. 281.250.000 a decorrere dall'esercizio 1988 per l'intera durata del piano di ammortamento gravera' sul cap. n. 23970 di nuova istituzione, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci con la seguente denominazione: "Contributo alla fondazione 'Mater Misericordiae', con sede in Saint-Pierre, per gli oneri di ammortamento di un mutuo passivo per lavori di costruzione del monastero delle Carmelitane". 2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede: per l'anno 1988 mediante riduzione per L. 281.250.000 dello stanziamento del cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso relativo all'istituzione di un ruolo per per l'inquadramento dei vigili del fuoco; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di L. 3.718.750.000; per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 562.500.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. - Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1988-1990. 3. Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci, nella misura stabilita in base ai piani di ammortamento.