Art. 3.
 
   1. Per la presentazione della domanda, la sua istruttoria e per la
liquidazione del contributo valgono  le  disposizioni  contenute  nei
commi  terzo,  quarto e quinto dell'art. 1 e nei commi primo e quarto
dell'art. 2 del regolamento regionale 1 dicembre 1986, n. 2.
   2.  La  domanda  deve  essere  sottoscritta  dal  presidente della
cooperativa.