Art. 3. 1. Per la presentazione della domanda, la sua istruttoria e per la liquidazione del contributo valgono le disposizioni contenute nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 1 e nei commi primo e quarto dell'art. 2 del regolamento regionale 1 dicembre 1986, n. 2. 2. La domanda deve essere sottoscritta dal presidente della cooperativa.