Art. 4. 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono ammesse alla concessione delle agevolazioni finanziarie le cooperative che abbiano inoltrato la relativa domanda nel corso dell'anno 1987. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Aosta, addi' 29 gennaio 1988 ROLLANDIN