Art. 4.
 
   1.  In  sede  di  prima applicazione del presente regolamento sono
ammesse  alla   concessione   delle   agevolazioni   finanziarie   le
cooperative  che  abbiano  inoltrato  la  relativa  domanda nel corso
dell'anno 1987.
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'   fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Aosta, addi' 29 gennaio 1988
 
                              ROLLANDIN