(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22 dell'8 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' approvata la disciplina delle attivita' di cava, dopo l'adozione dei Piani paesistici, secondo quanto definito nelle allegate schede prescrittive. Ha validita' fino all'adozione del Piano cave definitivo e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.