Art. 2. L'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 1987, 67, e' modificato come segue: "Alla lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54, la frase 'entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge' e' eliminata ed e' sostituita dalla frase 'entro il 30 giugno 1989'".