Art. 4.
 
   L'art.  3  della  legge  regionale  23  ottobre  1987,  n.  67, e'
integrato dal seguente secondo comma:
   "In  caso  di impedimento o assenza, ciascun membro, esclusi i tre
esperti designati dal consiglio regionale, puo' farsi  sostituire  da
un funzionario del Servizio da lui prescelto".