Art. 5.
 
   Oltre  ai  compiti  indicati  dall'art. 4 della legge regionale 23
ottobre 1987, n. 67, il comitato tecnico regionale per le cave  deve,
in sede di esame dei progetti, assicurare il rispetto della normativa
del Piano cave e dei Piani paesaggistici.  Ogni  deroga  deve  essere
adeguatamente motivata.