Art. 6. Limitatamente all'apertura di cave, le funzioni di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sono esercitate dalla Regione attraverso le procedure previste dalla legge regionale 23 ottobre 1987, n. 67. I provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 5 della citata legge regionale n. 67/1987 sono comprensivi dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 quando la cava ricade in zona soggetta a vincoli ambientali, salvo sempre il pieno rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.