Art. 6.
 
   Limitatamente all'apertura di cave, le funzioni di cui all'art. 82
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  616/1977   sono
esercitate dalla Regione attraverso le procedure previste dalla legge
regionale  23  ottobre  1987,  n.  67.  I  provvedimenti  emanati  in
attuazione  dell'art.  5 della citata legge regionale n. 67/1987 sono
comprensivi dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 della  legge  29
giugno 1939, n. 1497 quando la cava ricade in zona soggetta a vincoli
ambientali,  salvo  sempre  il  pieno  rispetto  delle   disposizioni
stabilite dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.