Art. 7.
 
   Tutte le cave sono soggette al regime autorizzatorio o concessorio
previsto dalla legge regionale 26 luglio 1983,  n.  54  e  successive
modificazioni  e  integrazioni, con le eccezioni previste dall'art. 2
della legge stessa.
   In aggiunta a tali eccezioni sono esclusi dal regime stabilito per
le cave i materiali di risulta  derivanti  da  bonifiche  agricole  e
comunque  da attivita' di dissodamento dei terreni per scopi agricoli
o industriali.
   Tali  materiali  anziche'  essere  portati  a  pubblica  discarica
possono essere ceduti a terzi o essere utilizzati per le finalita' di
cui  alle lettere b) e c) dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio
1983, n. 54.