Art. 7. Tutte le cave sono soggette al regime autorizzatorio o concessorio previsto dalla legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni, con le eccezioni previste dall'art. 2 della legge stessa. In aggiunta a tali eccezioni sono esclusi dal regime stabilito per le cave i materiali di risulta derivanti da bonifiche agricole e comunque da attivita' di dissodamento dei terreni per scopi agricoli o industriali. Tali materiali anziche' essere portati a pubblica discarica possono essere ceduti a terzi o essere utilizzati per le finalita' di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54.