Art. 9.
 
   All'onere  determinato  per  l'anno  1988  in  L.  600.000.000 dal
precedente art. 8, si provvede introducendo le  seguenti  variazioni,
in  termini  di  competenza  e cassa, nello stato di previsione della
spesa del bilancio per il medesimo esercizio:
  (Omissis).
   La  partita  n. 10 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1988, e'
soppressa.