Art. 9. All'onere determinato per l'anno 1988 in L. 600.000.000 dal precedente art. 8, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio: (Omissis). La partita n. 10 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1988, e' soppressa.