(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 23 del 9 settembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della norma La Regione provvede alla formazione, alla conservazione ed alla manutenzione del sistema informativo territoriale attraverso banche dati, curandone anche l'accesso e la divulgazione. La Regione, nell'ambito del proprio sistema informativo, provvede altresi' alla formazione, alla manutenzione ed alla diffusione della ortofotocarta regionale e delle altre cartografie tecniche, tematiche e derivate, da essa stessa prodotte o ad essa affidate.