(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 23
                        del 9 settembre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della norma
 
   La  Regione  provvede  alla formazione, alla conservazione ed alla
manutenzione del sistema informativo territoriale  attraverso  banche
dati, curandone anche l'accesso e la divulgazione.
   La  Regione, nell'ambito del proprio sistema informativo, provvede
altresi' alla formazione, alla manutenzione ed alla diffusione  della
ortofotocarta regionale e delle altre cartografie tecniche, tematiche
e derivate, da essa stessa prodotte o ad essa affidate.