Art. 10.
                          Norma finanziaria
 
   All'onere   derivante   dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato, per l'anno 1988, in L. 30.000.000, si provvede introducendo
le  seguenti  variazioni,  in  termini  di  competenza  e  cassa, nel
bilancio di previsione per il medesimo esercizio:
  (Omissis).
   Per gli esercizi successivi al 1988, le relative leggi di bilancio
determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi  anni,  nei  limiti
dei presunti introiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6.