Art. 10. Norma finanziaria All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1988, in L. 30.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nel bilancio di previsione per il medesimo esercizio: (Omissis). Per gli esercizi successivi al 1988, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti dei presunti introiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6.