Art. 2.
                     Collegamenti con altri enti
 
   Per  gli  adempimenti conseguenti a quanto previsto nel precedente
art. 1, la giunta regionale, mediante il servizio informatica per  le
funzioni  e gli altri settori competenti, stabilisce collegamenti con
enti  pubblici  che  operano  nel  campo  dei   sistemi   informativi
territoriali.
   Le  forme  di collaborazione possono essere disciplinate anche con
la stipulazione di convenzioni.