Art. 3.
                  Competenze della giunta regionale
 
   La giunta regionale e' autorizzata a:
    1)  riprodurre  su  supporto cartaceo o magnetico le informazioni
facenti parte del sistema informativo territoriale;
    2) riprodurre output grafici;
    3) provvedere alla stampa di cartofotocarta regionale;
    4)  provvedere  alla  stampa  di cartografie tecniche e tematiche
prodotte dalla Regione o ad essa affidate;
    5)  di riprodurre o far riprodurre copie positive di fotogrammi e
di elaborazioni fotografiche.
   La  giunta regionale e' altresi' autorizzata a curare direttamente
la vendita degli elaborati di cui sopra e la  distribuzione  gratuita
agli  aventi  diritto  secondo  le  indicazioni  di cui agli articoli
seguenti.