Art. 3. Competenze della giunta regionale La giunta regionale e' autorizzata a: 1) riprodurre su supporto cartaceo o magnetico le informazioni facenti parte del sistema informativo territoriale; 2) riprodurre output grafici; 3) provvedere alla stampa di cartofotocarta regionale; 4) provvedere alla stampa di cartografie tecniche e tematiche prodotte dalla Regione o ad essa affidate; 5) di riprodurre o far riprodurre copie positive di fotogrammi e di elaborazioni fotografiche. La giunta regionale e' altresi' autorizzata a curare direttamente la vendita degli elaborati di cui sopra e la distribuzione gratuita agli aventi diritto secondo le indicazioni di cui agli articoli seguenti.