Art. 4.
                    Diffusione delle informazioni
 
   La  giunta  regionale  e'  autorizzata  fatte  salve le riserve di
legge, a consentire l'accesso gratuito alle informazioni del  sistena
informativo territoriale ai sedeguenti enti:
    Provincie,  Comuni, Comunita' montane, ULSS, Consorzi di bonifica
ed altri Enti  pubblici  interessati  alla  gestione  del  territorio
limitatamente alle zone di rispettiva competenza.
   La   giunta   regionale  e'  altresi'  autorizzata  a  distribuire
gratuitamente   cinque   copie   della    ortofotocarta    regionale,
limitatamente  alla  porzione  di  territori di loro pertinenza, agli
enti di cui al capoverso precedente.
   La  fornitura  gratuita  di  elaborati necessari agli uffici della
giunta regionale dovra' essere di  volta  in  volta  autorizzata  dal
componente la giunta preposto al servizio informatica per le funzioni
o suo delegato.
   Allo   scopo   di  favorire  la  conservazione  e  l'accesso  alle
informazioni territoriali, il Servizio informatica per le funzioni e'
autorizzato ad acquisire copie originali degli studi sul territorio o
della ulteriore documentazione di cui agli articoli precedenti.
   Tale  materiale  andra' depositato presso la cartoteca, fototeca e
banca  dati  regionali  dell'Ufficio  informazioni   territoriali   e
cartografiche.