Art. 4. Diffusione delle informazioni La giunta regionale e' autorizzata fatte salve le riserve di legge, a consentire l'accesso gratuito alle informazioni del sistena informativo territoriale ai sedeguenti enti: Provincie, Comuni, Comunita' montane, ULSS, Consorzi di bonifica ed altri Enti pubblici interessati alla gestione del territorio limitatamente alle zone di rispettiva competenza. La giunta regionale e' altresi' autorizzata a distribuire gratuitamente cinque copie della ortofotocarta regionale, limitatamente alla porzione di territori di loro pertinenza, agli enti di cui al capoverso precedente. La fornitura gratuita di elaborati necessari agli uffici della giunta regionale dovra' essere di volta in volta autorizzata dal componente la giunta preposto al servizio informatica per le funzioni o suo delegato. Allo scopo di favorire la conservazione e l'accesso alle informazioni territoriali, il Servizio informatica per le funzioni e' autorizzato ad acquisire copie originali degli studi sul territorio o della ulteriore documentazione di cui agli articoli precedenti. Tale materiale andra' depositato presso la cartoteca, fototeca e banca dati regionali dell'Ufficio informazioni territoriali e cartografiche.