Art. 5. Cessione dei prodotti del sistema informativo territoriale I proventi della vendita dei prodotti precedentemente menzionati vanno introitati in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. I prezzi di vendita per i materiali disponibili e le modalita' di cessione sono stabiliti dal consiglio regionale. Essi sono aggiornati annualmente dalla giunta regionale sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi, con arrotondamento alle mille lire. Il consiglio regionale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 4, applica prezzi ridotti per le seguenti categorie di acquirenti: enti pubblici comunque operanti sul territorio regionale, universita' degli studi, scuole di ogni ordine e grado, studenti.