Art. 5.
                        Cessione dei prodotti
                 del sistema informativo territoriale
 
   I  proventi  della vendita dei prodotti precedentemente menzionati
vanno introitati in un apposito capitolo dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio regionale.
   I  prezzi di vendita per i materiali disponibili e le modalita' di
cessione sono stabiliti dal consiglio regionale. Essi sono aggiornati
annualmente  dalla  giunta  regionale  sulla  base  delle  variazioni
accertate dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatesi, con arrotondamento alle mille lire.
   Il  consiglio  regionale,  salvo quanto previsto dal secondo comma
del precedente  art.  4,  applica  prezzi  ridotti  per  le  seguenti
categorie   di   acquirenti:  enti  pubblici  comunque  operanti  sul
territorio regionale, universita' degli studi, scuole di ogni  ordine
e grado, studenti.