Art. 7.
                      Utilizzazione dei proventi
 
   Le  somme  riscosse  per  effetto degli artt. 5 e 6 della presente
legge sono utilizzate per far fronte alle  spese  necessarie  per  la
conservazione,  l'aggiornamento,  la  stampa  e  la sovrastampa delle
cartografie  regionali  e  per  gli  aggiornamenti   previsti   dalle
convenzioni stipulate con gli altri enti.