Art. 2.
 
   1.  Dopo  il  terzo  comma  dell'art.  34 della legge regionale 28
febbraio 1985, n. 6, e' aggiunto il seguente comma:
   "Sono  ammissibili a contributo anche le assunzioni effettuate con
contratto part-time con almeno il 50% dell'orario ordinario.  In  tal
caso il contributo e' ridotto del 50%".