Art. 2. 1. Dopo il terzo comma dell'art. 34 della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6, e' aggiunto il seguente comma: "Sono ammissibili a contributo anche le assunzioni effettuate con contratto part-time con almeno il 50% dell'orario ordinario. In tal caso il contributo e' ridotto del 50%".