Art. 3.
 
   1.  Il sesto e il settimo comma dell'art. 35 della legge regionale
28 febbraio 1985, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:
   "Tale   numero,   confrontato   con   quello   dichiarato  con  la
presentazione della richiesta di contributo, deve risultare superiore
almeno  di  tante  unita' quante sono quelle ammesse al beneficio del
contributo regionale.  In  tale  computo  non  rientrano  i  casi  di
dimissioni volontarie di dipendenti con anzianita' di servizio presso
l'azienda superiore ai tre anni.
   Il  contributo  e'  erogato a favore delle imprese artigiane entro
sessanta giorni  da  ogni  mturazione  semestrale,  con  decreto  del
presidente  della  giunta regionale previa deliberazione della giunta
stessa".