Art. 3. 1. Il sesto e il settimo comma dell'art. 35 della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6 sono sostituiti dai seguenti: "Tale numero, confrontato con quello dichiarato con la presentazione della richiesta di contributo, deve risultare superiore almeno di tante unita' quante sono quelle ammesse al beneficio del contributo regionale. In tale computo non rientrano i casi di dimissioni volontarie di dipendenti con anzianita' di servizio presso l'azienda superiore ai tre anni. Il contributo e' erogato a favore delle imprese artigiane entro sessanta giorni da ogni mturazione semestrale, con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa".