Art. 4.
 
   1.  Per  la  concessione dei contributi previsti dall'art. 9 della
legge regionale 28 febbraio 1985, n.  6,  sono  autorizzati,  per  il
triennio  1988-1990,  tre limiti di impegno di durata decennale di L.
450.000.000 ciascuno, aventi, rispettivamente,  decorrenza  dall'anno
1988,  dall'anno  1989  e  dall'anno  1990  e termine nell'anno 1997,
nell'anno 1998 e nell'anno 1999, comportanti una spesa complessiva di
lire 13.500.000.000.
   2.  Le  somme  di cui al comma primo sono erogate annualmente alla
cassa per il credito alle  imprese  artigiane  e  saranno  da  questa
utilizzate  per le finalita' previste dai punti 1 e 2 del primo comma
dell'art. 9 della legge regionale 28  febbraio  1985,  n.  6  con  le
stesse  modalita'  stabilite  nella  convenzione  stipulata in data 9
luglio 1985 n.  17595,  per  la  gestione  delle  somme  relative  ai
conferimenti   per  i  seguenti  decenni;  1988-1997  -  1989-1998  e
1990-1999.