Art. 4. 1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6, sono autorizzati, per il triennio 1988-1990, tre limiti di impegno di durata decennale di L. 450.000.000 ciascuno, aventi, rispettivamente, decorrenza dall'anno 1988, dall'anno 1989 e dall'anno 1990 e termine nell'anno 1997, nell'anno 1998 e nell'anno 1999, comportanti una spesa complessiva di lire 13.500.000.000. 2. Le somme di cui al comma primo sono erogate annualmente alla cassa per il credito alle imprese artigiane e saranno da questa utilizzate per le finalita' previste dai punti 1 e 2 del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6 con le stesse modalita' stabilite nella convenzione stipulata in data 9 luglio 1985 n. 17595, per la gestione delle somme relative ai conferimenti per i seguenti decenni; 1988-1997 - 1989-1998 e 1990-1999.