Art. 5. 1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 34 della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6 e' autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa di L. 3.300.000.000 di cui: a) L. 1.900.000.000 per l'anno 1988; b) L. 1.200.000.000 per l'anno 1989; c) L. 200.000.000 per l'anno 1990.