Art. 5.
 
   1.  Per  la concessione dei contributi previsti dall'art. 34 della
legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6 e' autorizzata per il triennio
1988-1990 l'ulteriore spesa di L. 3.300.000.000 di cui:
     a) L. 1.900.000.000 per l'anno 1988;
     b) L. 1.200.000.000 per l'anno 1989;
     c) L. 200.000.000 per l'anno 1990.