Art. 6. 1. L'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1987, n. 13 e' sostituito dal seguente: "Le imprese artigiane ammesse al contributo, a decorrere dalle assunzioni avvenute nel 1988, sono tenute a presentare alla giunta regionale entro il quindicesimo giorno da ogni maturazione annuale del rapporto di lavoro, la certificazione attestante: a) il rispetto del relativo contratto di lavoro; b) la non interruzione del rapporto di lavoro; c) il numero dei dipendenti in forza per ogni semestre maturato del rapporto di lavoro".