Art. 6.
 
   1.  L'art.  1  della  legge  regionale  27 febbraio 1987, n. 13 e'
sostituito dal seguente:
   "Le  imprese  artigiane  ammesse  al contributo, a decorrere dalle
assunzioni avvenute nel 1988, sono tenute a  presentare  alla  giunta
regionale  entro  il  quindicesimo giorno da ogni maturazione annuale
del rapporto di lavoro, la certificazione attestante:
     a) il rispetto del relativo contratto di lavoro;
     b) la non interruzione del rapporto di lavoro;
     c)  il numero dei dipendenti in forza per ogni semestre maturato
del rapporto di lavoro".