Art. 7. 1. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge pari a: L. 2.350.000.000 per l'anno 1988; L. 2.100.000.000 per l'anno 1989; L. 1.550.000.000 per l'anno 1990; L. 1.350.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1997; L. 900.000.000 per l'anno 1998; L. 450.000.000 per l'anno 1999; si provvede nel modo seguente: a) per l'onere di L. 2.350.000.000, relativo all'anno 1988: a1) quanto a L. 1.900.000.000, mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 15 dell'elenco n. 1 allegato al detto bilancio; a2) quanto a L. 450.000.000 mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 3 allegato al detto bilancio; b)per gli oneri di L. 2.100.000.000 e L. 1.550.000.000, relativi agli anni 1989 e 1990, mediante equivalenti riduzioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, a carico dei capitoli 5100101 e 5100201, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti di cui alle pertite n. 15 dell'elenco n. 1 e n. 5 dell'elenco n. 3 rispettivamente a L. 1.200.000.000 e L. 900.000.000 per l'anno 1989 e di L. 200.000.000 e L. 1.350.000.000 per l'anno 1990; c) per gli oneri relativi agli anni dal 1991 al 1999 mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento del programma regionale di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dagli art. 4 e 5 della preseente legge sono iscritte, rispettivamente: a) per l'anno 1988, a carico del cap. 3222204 e del cap. 3223101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono aumentati, rispettivamente, di L. 450.000.000 e di L. 1.900.000.000; b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 sono ridotti rispettivamente di L. 1.900.000.000 e di L. 450.000.000. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, addi' 29 agosto 1988 MASSI