Art. 7.
 
   1.  Alla  copertura  della spesa derivante dall'applicazione della
presente legge pari a:
    L. 2.350.000.000 per l'anno 1988;
    L. 2.100.000.000 per l'anno 1989;
    L. 1.550.000.000 per l'anno 1990;
    L. 1.350.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1997;
    L. 900.000.000 per l'anno 1998;
    L. 450.000.000 per l'anno 1999;
si provvede nel modo seguente:
    a) per l'onere di L. 2.350.000.000, relativo all'anno 1988:
     a1)  quanto  a  L. 1.900.000.000, mediante equivalente riduzione
dello stanziamento del capitolo 5100101  dello  stato  di  previsione
della  spesa  del  bilancio  del  detto  anno,  all'uopo  utilizzando
l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 15 dell'elenco n.  1
allegato al detto bilancio;
     a2) quanto a L. 450.000.000 mediante equivalente riduzione dello
stanziamento del capitolo 5100201 dello  stato  di  previsione  della
spesa  del  bilancio  del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito
accantonamento di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 3 allegato  al
detto bilancio;
    b)per  gli oneri di L. 2.100.000.000 e L. 1.550.000.000, relativi
agli  anni  1989  e  1990,  mediante  equivalenti   riduzioni   degli
stanziamenti  iscritti, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, a
carico dei capitoli  5100101  e  5100201,  all'uopo  utilizzando  gli
appositi  accantonamenti di cui alle pertite n. 15 dell'elenco n. 1 e
n. 5 dell'elenco  n.  3  rispettivamente  a  L.  1.200.000.000  e  L.
900.000.000  per  l'anno  1989 e di L. 200.000.000 e L. 1.350.000.000
per l'anno 1990;
    c)  per  gli  oneri  relativi agli anni dal 1991 al 1999 mediante
impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di
ripartizione  del  fondo per il finanziamento del programma regionale
di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970,  n.  281  e
successive modificazioni e integrazioni.
   2.  Le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
dagli  art.  4   e   5   della   preseente   legge   sono   iscritte,
rispettivamente:
     a) per l'anno 1988, a carico del cap. 3222204 e del cap. 3223101
dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno,  i
cui   stanziamenti   di   competenza   e  di  cassa  sono  aumentati,
rispettivamente, di L. 450.000.000 e di L. 1.900.000.000;
     b)   per   gli   anni   successivi,   a   carico   dei  capitoli
corrispondenti.
   3.  Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101
e 5100201 dello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio  per
l'anno  1988 sono ridotti rispettivamente di L. 1.900.000.000 e di L.
450.000.000.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, addi' 29 agosto 1988
 
                                MASSI