la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge ha lo scopo di stabilire criteri e modalita' per l'applicazione del regolamento C.E.E. n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonche' di coordinare l'uso razionale e congiunto dei flussi di spesa provenienti al settore agricolo dalle diverse fonti normative. 2. Il regolamento C.E.E. 797/85 prevede misure per: a) gli investimenti nelle aziende agricole e l'insediamento in azienda dei giovani agricoltori; b) l'introduzione nelle aziende agricole di una contabilita' e la costituzione e il funzionamento di associazioni, servizi ed altre azioni destinate a piu' aziende; c) favorire l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate; d) la forestazione nelle aziende agricole; e) l'adeguamento della formazione professionale alle esigenze di una agricoltura moderna. 3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le precedenti normative regionali in materia di interventi sulle strutture aziendali di produzione in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento C.E.E. n. 797/85 e successive modificazioni e integrazioni sono soppresse.