la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La presente legge ha lo scopo di stabilire criteri e modalita'
per l'applicazione del regolamento C.E.E. n. 797/85 del Consiglio del
12   marzo  1985  relativo  al  miglioramento  dell'efficienza  delle
strutture agrarie, nonche' di coordinare l'uso razionale e  congiunto
dei  flussi  di  spesa  provenienti al settore agricolo dalle diverse
fonti normative.
   2. Il regolamento C.E.E. 797/85 prevede misure per:
     a)  gli  investimenti nelle aziende agricole e l'insediamento in
azienda dei giovani agricoltori;
     b)  l'introduzione  nelle aziende agricole di una contabilita' e
la costituzione e il funzionamento di associazioni, servizi ed  altre
azioni destinate a piu' aziende;
     c)   favorire   l'agricoltura  di  montagna  e  di  talune  zone
svantaggiate;
     d) la forestazione nelle aziende agricole;
     e) l'adeguamento della formazione professionale alle esigenze di
una agricoltura moderna.
   3.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  tutte  le  precedenti  normative  regionali  in  materia   di
interventi  sulle  strutture aziendali di produzione in contrasto con
le  disposizioni  contenute  nel  regolamento  C.E.E.  n.  797/85   e
successive modificazioni e integrazioni sono soppresse.