Art. 10. Incentivi in favore delle aziende associate 1. La regione puo' concedere gli aiuti di cui all'art. 8 della presente legge alle aziende associate se tutti gli imprenditori membri, soddisfano alle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge o alle condizioni fissate dalla commissione C.E.E. 2. I massimali previsti possono essere moltiplicati per il numero delle aziende che compongono l'azienda associata. 3. I massimali di cui all'art. 8, comma diciannovesimo e ventesimo della presente legge, sono moltiplicati per il numero delle aziende solo nel caso di una azienda che risulta da una fusione totale. Tali massimali non possono tuttavia superare: 120 vacche; tre volte il numero dei posti per i suini di cui all'art. 8, comma venti dell presente legge; 360.000 ECU di investimenti per azienda associata, comprese, eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.