Art. 10.
             Incentivi in favore delle aziende associate
 
   1.  La  regione  puo'  concedere gli aiuti di cui all'art. 8 della
presente legge alle  aziende  associate  se  tutti  gli  imprenditori
membri,   soddisfano  alle  condizioni  previste  dall'art.  3  della
presente legge o alle condizioni fissate dalla commissione C.E.E.
   2.  I massimali previsti possono essere moltiplicati per il numero
delle aziende che compongono l'azienda associata.
   3. I massimali di cui all'art. 8, comma diciannovesimo e ventesimo
della presente legge, sono moltiplicati per il numero  delle  aziende
solo  nel caso di una azienda che risulta da una fusione totale. Tali
massimali non possono tuttavia superare:
    120 vacche;
    tre  volte  il  numero  dei  posti per i suini di cui all'art. 8,
comma venti dell presente legge;
    360.000  ECU  di  investimenti  per  azienda associata, comprese,
eventualmente, le frazioni delle aziende che  rimangono  gestite  dai
membri dell'azienda associata.