Art. 14.
                       Servizi di sostituzione
 
   1.  E'  favorita  la  costituzione di associazioni agricole aventi
come scopo la prestazione di servizi  specializzati  di  sostituzione
agli   imprenditori   agricoli   singoli  o  associati  nel  caso  di
rimpiazzamento  temporaneo  del  conduttore  dell'azienda,  del   suo
conuige   o   di  un  coadiuvante  adulto  per  motivi  di  malattia,
infortunio, formazione professionale, cariche  elettive  politiche  o
sindacali, ferie, eccetera.
   2.  Alle  associazioni  di  cui  al  primo  comma, e' concesso, su
richiesta, un premio di  avviamento  di  12.000  ECU  per  unita'  di
sostituzione occupata a tempo pieno, da ripartire in quote uguali sui
primi 5 anni di effettiva e accertata attivita'.
   3. La giunta regionale riconosce l'idoneita' alle associazioni che
hanno i seguenti requisiti:
     a) sono costituite con atto pubblico ed hanno un proprio statuto
approvato a maggioranza dai soci;
     b) hanno un numero di soci non inferiore a 9 unita';
     c)   hanno  come  scopo  sociale  anche  le  attivita'  previste
dall'art. 11 del regolamento;
     d) hanno una durata non inferiore a 10 anni;
     e)  occupano  a  tempo  pieno almeno un agente qualificato per i
servizi che devono prestare;
     f) tengono una contabilita' separata rispetto ad altra attivita'
eventualmente svolta.
   4. Le associazioni cosi' formate acquistano, con il riconoscimento
di idoneita' da parte della giunta regionale  e  con  la  conseguente
emanazione  del relativo decreto da parte del presidente della giunta
regionale, personalita' giuridica di diritto privato.