Art. 14. Servizi di sostituzione 1. E' favorita la costituzione di associazioni agricole aventi come scopo la prestazione di servizi specializzati di sostituzione agli imprenditori agricoli singoli o associati nel caso di rimpiazzamento temporaneo del conduttore dell'azienda, del suo conuige o di un coadiuvante adulto per motivi di malattia, infortunio, formazione professionale, cariche elettive politiche o sindacali, ferie, eccetera. 2. Alle associazioni di cui al primo comma, e' concesso, su richiesta, un premio di avviamento di 12.000 ECU per unita' di sostituzione occupata a tempo pieno, da ripartire in quote uguali sui primi 5 anni di effettiva e accertata attivita'. 3. La giunta regionale riconosce l'idoneita' alle associazioni che hanno i seguenti requisiti: a) sono costituite con atto pubblico ed hanno un proprio statuto approvato a maggioranza dai soci; b) hanno un numero di soci non inferiore a 9 unita'; c) hanno come scopo sociale anche le attivita' previste dall'art. 11 del regolamento; d) hanno una durata non inferiore a 10 anni; e) occupano a tempo pieno almeno un agente qualificato per i servizi che devono prestare; f) tengono una contabilita' separata rispetto ad altra attivita' eventualmente svolta. 4. Le associazioni cosi' formate acquistano, con il riconoscimento di idoneita' da parte della giunta regionale e con la conseguente emanazione del relativo decreto da parte del presidente della giunta regionale, personalita' giuridica di diritto privato.