Art. 15. Servizi di gestione 1. E' favorita la costituzione di associazioni aventi come scopo la creazione di servizi di gestione aziendale. 2. Alle associazioni di cui al comma precedente e' concesso su richiesta, un premio di avviamento di 36.000 ECU per unita' impiegata a tempo pieno, da ripartire in quote uguali sui primi cinque anni di effettiva ed accertata attivita'. 3. La giunta regionale riconosce l'idoneita' delle associazioni che hanno i seguenti requisiti: a) sono costituite con atto pubblico da almeno 9 unita' ed hanno un proprio statuto approvato a maggioranza dei soci; b) hanno un numero di soci non inferiore a 25 unita'; c) hanno come scopo sociale le attivita' previste dall'art. 12 del regolamento; d) hanno una durata non inferiore a 10 anni; e) occupano a tempo pieno almeno un agente qualificato per ogni 25 agricoltori affiliati. Per agente qualificato si intende colui che e' in possesso del titolo di studio di Dottore in scienze agrarie e forestali, Perito agrario o altro titolo equipollente, ed abbia una esperienza di lavoro di almeno 2 anni nella gestione aziendale; f) tengono una contabilita' separata rispetto ad altra attivita' eventualmente svolta. 4. Le associazioni cosi' formate acquistano, con il riconoscimento di idoneita' da parte della giunta regionale e con la conseguente emanazione del relativo decreto da parte del presidente della giunta regionale, personalita' giuridica di diritto privato. 5. La Regione puo' sostituire il sistema di aiuto all'avviamento con un sistema di aiuto per l'avviamento all'introduzione di una gestione di imprese agricole a favore degli imprenditori a titolo principale che ricorrono ai servizi di gestione delle aziende. 6. In questo caso, la Regione fissa l'aiuto fino a concorrenza di 500 ECU da ripartire su almeno due anni.