Art. 15.
                         Servizi di gestione
 
   1.  E'  favorita la costituzione di associazioni aventi come scopo
la creazione di servizi di gestione aziendale.
   2.  Alle  associazioni  di  cui al comma precedente e' concesso su
richiesta, un premio di avviamento di 36.000 ECU per unita' impiegata
a  tempo pieno, da ripartire in quote uguali sui primi cinque anni di
effettiva ed accertata attivita'.
   3.  La  giunta  regionale riconosce l'idoneita' delle associazioni
che hanno i seguenti requisiti:
     a) sono costituite con atto pubblico da almeno 9 unita' ed hanno
un proprio statuto approvato a maggioranza dei soci;
     b) hanno un numero di soci non inferiore a 25 unita';
     c)  hanno  come scopo sociale le attivita' previste dall'art. 12
del regolamento;
     d) hanno una durata non inferiore a 10 anni;
     e)  occupano a tempo pieno almeno un agente qualificato per ogni
25 agricoltori affiliati. Per agente qualificato si intende colui che
e'  in  possesso del titolo di studio di Dottore in scienze agrarie e
forestali, Perito agrario o altro titolo equipollente, ed  abbia  una
 
esperienza di lavoro di almeno 2 anni nella gestione aziendale;
     f) tengono una contabilita' separata rispetto ad altra attivita'
eventualmente svolta.
   4. Le associazioni cosi' formate acquistano, con il riconoscimento
di idoneita' da parte della giunta regionale  e  con  la  conseguente
emanazione  del relativo decreto da parte del presidente della giunta
regionale, personalita' giuridica di diritto privato.
   5.  La  Regione puo' sostituire il sistema di aiuto all'avviamento
con un sistema di aiuto  per  l'avviamento  all'introduzione  di  una
gestione  di  imprese  agricole  a favore degli imprenditori a titolo
principale che ricorrono ai servizi di gestione delle aziende.
   6.  In questo caso, la Regione fissa l'aiuto fino a concorrenza di
500 ECU da ripartire su almeno due anni.