Art. 16. Adeguamento della formazione professionale 1. La Regione indipendentemente da altre azioni di formazione professionale istituisce un regime di aiuti particolari allo scopo di migliorare la qualificazione professionale degli imprenditori agricoli. 2. Tale regime comprende: a) corsi e/o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiuvanti familiari e salariati agricoli che hanno superato l'eta' della scuola dell'obbligo; b) corsi e/o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative in funzione del miglioramento dell'organizzazione economica dei produttori e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; c) corsi di formazione complementare; 3. E' prevista la concessione di aiuti: 1) per la frequenza ai corsi e/o ai tirocini; 2) per l'organizzazione e/o lo svolgimento dei corsi e dei tirocini; 3) per la creazione di centri professionali agricoli, fino a concorrenza di un importo massimo imputabile al Fondo di 400.000 ECU per centro. 4. L'importo massimo degli aiuti di cui ai precedenti punti 1 e 2 e' fissato in 7000 ECU per persona che abbia seguito corsi e/o tirocini completi. Di tale importo 2500 ECU sono riservati ai corsi e/o tirocini complementari. 5. Le azioni oggetto del presente articolo non comprendono corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agricolo medio o supeiore. 6. Per lo svolgimento dei corsi e/o dei tirocini suddetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V, Sezione III della legge 153/75. 7. Relativamente alle azioni formative di cui alle voci a) e b) la giunta regionale definira' i contenuti e le modalita' sulla base delle direttive all'uopo emanate dal comitato interregionale per la divulgazione agricola in Italia. 8. I corsi di formazione complementare, di cui alla voce c) devono prevedere, la partecipazione di almeno 20 giovani agricoltori di eta' non superiore a 40 anni, dovranno avere carattere residenziale ed avere per oggetto programmi di tipo integrato, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola e/o associata. 9. Tali corsi, la cui durata non potra' essere inferiore a 150 ore, comprenderanno anche applicazioni di carattere pratico.