Art. 16.
              Adeguamento della formazione professionale
 
   1.  La  Regione  indipendentemente  da  altre azioni di formazione
professionale istituisce un regime di aiuti particolari allo scopo di
migliorare   la   qualificazione   professionale  degli  imprenditori
agricoli.
   2. Tale regime comprende:
     a)  corsi  e/o  tirocini  di  formazione  e  di  perfezionamento
professionale per imprenditori,  coadiuvanti  familiari  e  salariati
agricoli che hanno superato l'eta' della scuola dell'obbligo;
     b)   corsi   e/o   tirocini   di   formazione  per  dirigenti  e
amministratori di associazioni di  produttori  e  di  cooperative  in
funzione   del   miglioramento   dell'organizzazione   economica  dei
produttori e della trasformazione e commercializzazione dei  prodotti
agricoli;
     c) corsi di formazione complementare;
   3. E' prevista la concessione di aiuti:
    1) per la frequenza ai corsi e/o ai tirocini;
    2)  per  l'organizzazione  e/o  lo  svolgimento  dei  corsi e dei
tirocini;
    3)  per  la  creazione  di  centri professionali agricoli, fino a
concorrenza di un importo massimo imputabile al Fondo di 400.000  ECU
per centro.
   4.  L'importo massimo degli aiuti di cui ai precedenti punti 1 e 2
e' fissato in 7000 ECU  per  persona  che  abbia  seguito  corsi  e/o
tirocini  completi.  Di tale importo 2500 ECU sono riservati ai corsi
e/o tirocini complementari.
   5. Le azioni oggetto del presente articolo non comprendono corsi o
tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento
agricolo medio o supeiore.
   6.  Per  lo  svolgimento  dei  corsi  e/o dei tirocini suddetti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V,
Sezione III della legge 153/75.
   7. Relativamente alle azioni formative di cui alle voci a) e b) la
giunta regionale definira' i contenuti  e  le  modalita'  sulla  base
delle  direttive  all'uopo emanate dal comitato interregionale per la
divulgazione agricola in Italia.
   8. I corsi di formazione complementare, di cui alla voce c) devono
prevedere, la partecipazione di almeno 20 giovani agricoltori di eta'
non  superiore  a  40  anni, dovranno avere carattere residenziale ed
avere  per  oggetto  programmi  di  tipo  integrato,  avuto  riguardo
soprattutto  ai  problemi  della  moderna organizzazione e conduzione
dell'impresa agricola singola e/o associata.
   9.  Tali  corsi,  la  cui durata non potra' essere inferiore a 150
ore, comprenderanno anche applicazioni di carattere pratico.