Art. 18.
       Misure specifiche in favore dell'agricoltura di montagna
                    e di talune zone svantaggiate
 
   1. Al fine di compensare gli svantaggi naturali permanenti nelle
   zone  montane  o  svantaggiate  definite, ai sensi della direttiva
   75/268/C.E.E., e' concessa, su domanda, un'indennita' compensativa
   annua  e  per la durata del regolamento agli imprenditori agricoli
   singoli o associati:
    che provino di coltivare il fondo come proprietari, conduttori
   coltivatori    diretti,    affittuari,    coloni,    mezzadri    e
   compartecipanti;
    che si impegnino a continuare l'attivita' agricola pe almeno 5
   anni a decorrere dal primo anno della domanda, a condizione che la
   superficie agricola da essi comunque utilizzata non sia  inferiore
   a 2 ettari.
   2. Nel caso di forme associative, il predetto limite minimo di
   superficie,  deve  risultare  dal  rapporto  medio tra la SAU e il
   numero dei soci.
   3. La misura unitaria dell'indennita' compensativa e' difinita per
   unita'  di  bestiame  adulto  (UBA)  o  per  ettaro  di superficie
   agricola utilizzata  per  scaglioni  di  ampiezza  delle  imprese,
   secondo come sotto indicato:
     a) zone indicate all'articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva
   268/75 ed elencate nella Direttiva C.E.E. 273/75 e seguenti:
     per le prime 5 UBA 101 ECU per UBA;
     per le successive:
      da 6 a 15 UBA - 90 ECU per UBA;
      da 16 a 25 UBA - 70 ECU per UBA;
      da 26 a 35 UBA - 50 ECU per UBA;
      oltre 35 UBA - 50 ECU per UBA;
     b)  zone  indicate  all'art.  3  paragrafi 4 e 5 della Direttiva
268/75 ed elencate nella Direttiva C.E.E. 273/75 e seguenti:
     per le prime 5 UBA 90 ECU per UBA;
     per le successive:
      da 6 a 15 UBA - 70 ECU per UBA;
      da 16 a 25 UBA - 60 ECU per UBA;
      da 26 a 35 UBA - 40 ECU per UBA;
      oltre 35 UBA - 30 ECU per UBA.
   4.  Nelle  zone  individuate  ai  sensi  della direttiva n. 268/75
C.E.E. art. 3 nel calcolo delle UBA potranno essere incluse anche  le
vacche  il  cui  latte  e'  destinato alla commercializzazione, e gli
allevamenti equini.
   5.  Nelle  zone  di  cui  all'art. 3, paragrafi 4 e 5 della stessa
Direttiva, nelle quali la produzione di latte costituisce  una  parte
considerevole della produzione dell'azienda, potranno essere comprese
anche le vacche da latte limitatamente  al  numero  di  20  capi  per
beneficiario nonche' gli allevamenti equini.
   6.  L'importo totale dell'idennita' compensativa non puo' superare
191 ECU per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.
   7.  Per  la  determinazione delle UBA vanno considerati i seguenti
coefficienti di conversione:
    Tori, vacche ed altri bovini di piu' di due anni:
     equini - 1 UBA;
     bovini da 6 mesi a due anni - 0,6 UBA;
     pecore e capre - 0,15 UBA;
     c)  nelle  zone  individuate dalla Direttiva n. 75/273/C.E.E. ai
sensi dell'art. 3, paragrafo  3  della  Direttiva  n.  75/268/C.E.E.,
quando   si  tratta  di  produzione  diversa  da  quella  zootecnica,
l'indennita' compensativa va  commisurata  alla  superficie  agricola
utilizzata  (SAU)  oltre a quella destinata alla produzione foraggera
sempre che vi siano allevamenti zootecnici con esclusione  di  quella
destinata  alla  produzione di frumento e alla coltivazione intensiva
di pero, melo e pesco eccedente le 50 aree per azienda.
   8.  La  misura dell'indennita' compensativa viene concessa secondo
gli scaglioni sottoindicati:
    per i primi 5 ettari - 101 ECU per ettaro;
    per le successive:
     da 6 a 15 Ha. - 85 ECU per Ha.;
     da 16 a 25 Ha. - 70 ECU per Ha.;
     da 26 a 35 Ha. - 50 ECU per Ha.;
     oltre 35 Ha. - 30 ECU per Ha.
   Per  quanto  non previsto nel presente articolo, si fa riferimento
alle  disposizoni  contenute  negli  articoli  13,  14   e   15   del
regolamento, e del regolamento 1760/8/7 e successive modificazioni ed
integrazioni.