Art. 18. Misure specifiche in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate 1. Al fine di compensare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone montane o svantaggiate definite, ai sensi della direttiva 75/268/C.E.E., e' concessa, su domanda, un'indennita' compensativa annua e per la durata del regolamento agli imprenditori agricoli singoli o associati: che provino di coltivare il fondo come proprietari, conduttori coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri e compartecipanti; che si impegnino a continuare l'attivita' agricola pe almeno 5 anni a decorrere dal primo anno della domanda, a condizione che la superficie agricola da essi comunque utilizzata non sia inferiore a 2 ettari. 2. Nel caso di forme associative, il predetto limite minimo di superficie, deve risultare dal rapporto medio tra la SAU e il numero dei soci. 3. La misura unitaria dell'indennita' compensativa e' difinita per unita' di bestiame adulto (UBA) o per ettaro di superficie agricola utilizzata per scaglioni di ampiezza delle imprese, secondo come sotto indicato: a) zone indicate all'articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva 268/75 ed elencate nella Direttiva C.E.E. 273/75 e seguenti: per le prime 5 UBA 101 ECU per UBA; per le successive: da 6 a 15 UBA - 90 ECU per UBA; da 16 a 25 UBA - 70 ECU per UBA; da 26 a 35 UBA - 50 ECU per UBA; oltre 35 UBA - 50 ECU per UBA; b) zone indicate all'art. 3 paragrafi 4 e 5 della Direttiva 268/75 ed elencate nella Direttiva C.E.E. 273/75 e seguenti: per le prime 5 UBA 90 ECU per UBA; per le successive: da 6 a 15 UBA - 70 ECU per UBA; da 16 a 25 UBA - 60 ECU per UBA; da 26 a 35 UBA - 40 ECU per UBA; oltre 35 UBA - 30 ECU per UBA. 4. Nelle zone individuate ai sensi della direttiva n. 268/75 C.E.E. art. 3 nel calcolo delle UBA potranno essere incluse anche le vacche il cui latte e' destinato alla commercializzazione, e gli allevamenti equini. 5. Nelle zone di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5 della stessa Direttiva, nelle quali la produzione di latte costituisce una parte considerevole della produzione dell'azienda, potranno essere comprese anche le vacche da latte limitatamente al numero di 20 capi per beneficiario nonche' gli allevamenti equini. 6. L'importo totale dell'idennita' compensativa non puo' superare 191 ECU per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. 7. Per la determinazione delle UBA vanno considerati i seguenti coefficienti di conversione: Tori, vacche ed altri bovini di piu' di due anni: equini - 1 UBA; bovini da 6 mesi a due anni - 0,6 UBA; pecore e capre - 0,15 UBA; c) nelle zone individuate dalla Direttiva n. 75/273/C.E.E. ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva n. 75/268/C.E.E., quando si tratta di produzione diversa da quella zootecnica, l'indennita' compensativa va commisurata alla superficie agricola utilizzata (SAU) oltre a quella destinata alla produzione foraggera sempre che vi siano allevamenti zootecnici con esclusione di quella destinata alla produzione di frumento e alla coltivazione intensiva di pero, melo e pesco eccedente le 50 aree per azienda. 8. La misura dell'indennita' compensativa viene concessa secondo gli scaglioni sottoindicati: per i primi 5 ettari - 101 ECU per ettaro; per le successive: da 6 a 15 Ha. - 85 ECU per Ha.; da 16 a 25 Ha. - 70 ECU per Ha.; da 26 a 35 Ha. - 50 ECU per Ha.; oltre 35 Ha. - 30 ECU per Ha. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizoni contenute negli articoli 13, 14 e 15 del regolamento, e del regolamento 1760/8/7 e successive modificazioni ed integrazioni.